L'argomento sembra poco aeronautico, ma lo è invece completamente.
Nelle località sciistiche sono diventati di moda gli speedflyer, sorte di grossi aquiloni ad ala che consentono di compiere balzi di notevole lunghezza con gli sci ai piedi, dei veri e propri piccoli voli.
Siccome le mode si diffondono in fretta, ecco che qua e là è già possibile noleggiare uno speedflyer come si noleggia un paio di sci.
Attenzione: l'autorità competente per il volo libero ha sancito che gli speedflyer sono veri e propri aeromobili e pertanto è necessaria una licenza aeronautica per pilotarli.
Se si usano senza licenza, oltre alle sanzioni legali, nessuna assicurazione pagherà eventuali danni provocati a sé stessi, a cose o a terzi.
Di seguito il testo della normativa:
Gli «speedflyer» sono aeromobili.
Gli «speedflyer» sono alianti da pendio (categoria parapendio) e, di conseguenza, aeromobili.
I piloti di «speedflyer» devono rispettare le disposizioni aeronautiche in vigore, in particolare l’ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941).
Premesse per il volo con «speedflyer» fino al 31.12.2007:
• Il pilota deve essere titolare della licenza per aliante da pendio ufficiale rilasciata dalla autorità competente (categoria parapendio) ed avere almeno 16 anni, oppure
• deve essere sotto stretta sorveglianza dell’istruttore di volo in parapendio (età minima pilota: 15 anni).
Premesse per il volo con «speedflyer» a partire dall’1.1.2008:
• Il pilota deve essere titolare della licenza per aliante da pendio ufficiale (categoria parapendio) ed avere almeno 16 anni e
• deve avere conseguito anche l’estensione «speedflyer».
Regolamentazione transitoria per gli attuali piloti di «speedflyer» fino all’1.4.2008:
• I piloti di parapendio che volano già con «speedflyer» devono conseguire al più tardi entro l’1.4.2008 l’estensione «speedflyer» supplementare.
• I titolari di una licenza per aliante da pendio possono conseguire l’estensione «speedflyer» sostenendo un esame con un istruttore «speedflyer» riconosciuto.
Estratto delle prescrizioni aeronautiche
• L’esercente di uno «speedflyer» deve garantire una responsabilità civile verso terzi a terra con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi (art. 10 OACS).
• L’utilizzatore di uno «speedflyer» deve recare seco l’attestato dell’assicurazione di responsabilità civile (art. 10 OACS).
• Gli «speedflyer» devono essere muniti di un contrassegno d’identificazione ben visibile, conforme all’iscrizione che figura nell’attestato dell’assicurazione di responsabilità civile dell’esercente dello «speedflyer», da applicare alla parte inferiore della superficie portante (art. 11a dell’ordinanza sui contrassegni degli aeromobili, OCA; RS 748.216.1).
• I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste da sci (art. 8 OACS).
• Gli assembramenti di persone all’aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste da sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere evitati o sorvolati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente (art. 8 OACS). Codice di comportamento per piloti
• Volare soltanto nelle zone destinate a questo sport.
• Informarsi sulla regione da sorvolare (presso ferrovie di montagna, club locali o scuole di volo). Rispettare gli accordi.
• Evitare imperativamente le zone di protezione della fauna e seguire gli avvisi di pericolo di valanghe.
• Portare sempre il casco, gli occhiali e una protezione dorsale.
Fonte: http://www.bazl.admin.ch/fachleute/flugpersonal/index.html?lang=it